L’imposizione della mascherina chirurgica – con circolare – quale «condicio sine qua non» per l’esercizio del diritto di voto è totalmente illegittima per tanti motivi (es. gerarchia delle fonti, venir meno dell’emergenza sanitaria etc…); uno di questi (il meno importante, ma il piĂą semplice da spiegare) consiste nel contrasto con l’art.5 comma 8 del d.l. 24-2022: «Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche».


Poichè il referendum si svolge dopo il 30 aprile, è evidente che la mascherina chirurgica (la quale, non essendo dpi, è assimilabile ad un capo di abbigliamento) non può essere imposta.

Link utile:

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-048-servelet-11-05-2022.pdf

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