Art. 3 Responsabilita’ penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 1.

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita’ e’ esclusa quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari.
“quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari”
Capito che grandissima presa per i fondelli??
Cari medici inoculatori, cari avvocati , cari magistrati… Leggeteli, questi decretini, prima di dire cavolate!
NB: Sapendo che le circolari sono illegali… Quel “E”!
Tanto per affondare il coltello nella piaga…
Lo scudo penale è nullo di suo:
1) perché la somministrazione non rispetta le disposizioni della AIcCe quindi è illegale
2) perché il vaccino somministrato non previene l’infezione da SARS-Cov-2
3) perché il consenso non è né libero né informato
C’è ancora dell’altro, ma lo teniamo per i tribunali….




