
Cassazione Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479: clausola abusiva e opposizione a decreto ingiuntivo (nota a sentenza)
Con la sentenza delle Sezioni Unite del 6.4.2023, n.9479 è stato previsto un obbligo di accertamento e di indagine da parte del giudice del monitorio, al fine di accertare l’abusività delle clausole, attraverso una relazione costante con il ricorrente per decreto ingiuntivo, al quale il giudice può chiedere di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore.
I FATTI DI CAUSA
Ad un consumatore veniva notificato un Decreto Ingiuntivo azionato da una Banca in forza di una fidejussione, ma non si opponeva allo stesso. Di seguito, la Banca interveniva in un’ azione di espropriazione immobiliare iniziata da un altro creditore. Successivamente, la Banca cedeva il credito ad una finanziaria mentre la procedura proseguiva. Solo dopo la vendita il debitore si opponeva al piano di riparto asserendo l’abusività di una clausola della fidejussione alla base. Il giudice dell’opposizione, pur riconoscendo all’opponente la qualità di consumatore e individuando nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio per farla valere compatibilmente con il diritto Europeo, escludeva che questi avesse tempestivamente utilizzato detto strumento; di qui, il rigetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. cui seguiva il ricorso in Cassazione.
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Le Sezioni Unite della Suprema Corte del 6.4.2023, n.9479 sono state chiamate a pronunciarsi sulla sorte dell’opposizione all’esecuzione proposta dal consumatore che eccepisca l’abusività delle clausole del contratto in base al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, poi non opposto.
Dopo la sentenza della Cassazione a SS.UU. del 6.4.2023 n.9479 in tema di nullità delle clausole abusive il consumatore, la parte più debole della relazione contrattuale, ha avuto una tutela ad ampio spettro.
Tale pronuncia si è resa necessaria al fine di trovare una soluzione che, nell’ambito dell’ordinamento processuale, consenta di uniformare il diritto interno alla giurisprudenza della CGUE , in modo da assicurare al consumatore una tutela effettiva alla luce e in linea con i principi enunciati dai Giudici di Lussemburgo; nello specifico, secondo il principio espresso dalla CGUE nella sentenza del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, “Ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull”eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell”esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito”.
La sentenza individua specifici obblighi del giudice, differenziato a seconda della procedura in
essere.
Vediamo le varie ipotesi rimandando al testo della sentenza per i principi di diritto affermati.
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi
dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e
funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Tali principi si allineano con il diritto interno, che agli artt. 633 – 644 c.p.c., prevede che il Giudice del monitorio debba verificare i presupposti – di fatto e di diritto – della concessione dell’ingiunzione e, quindi, debba accertare la validità o meno delle clausole contrattuali poste alla base dell’ingiunzione e “… procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione”…”sollecitare il ricorrente a provvedere alla prova del credito … a tal fine richiedendo che sia prodotta pertinente documentazione (anzitutto, il contratto su cui si basa il credito azionato) e/o che siamo forniti i chiarimenti necessari”;.
Ad avviso della Corte, ove tale accertamento si presenti particolarmente complesso (richiedendo, ad esempio, assunzione di prove testimoniali o espletamento di una consulenza tecnica) – il Giudice “dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione, che il ricorrente, se riterrà, potrà comunque riproporre (evidentemente sulla scorta di ulteriori e più congruenti elementi probanti), o, invece, affidarsi alla “via ordinaria” (art. 640, ultimo comma, c.p.c.)”.
L’inattività del Giudice del monitorio impedirebbe, quindi, che la decisione adottata in tale sede possa dar luogo alla formazione di un giudicato e consentirebbe, nella successiva fase esecutiva, la possibilità, che “… il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione”.
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649
c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
Ulteriori ipotesi:
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il
giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
A parere della Corte, dunque, lo strumento migliore per consentire al debitore di far valere l’abusività delle clausole una volta scaduti i termini per l’opposizione è quello dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c
In caso di opposizione tardiva, il giudice, ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza in commento, hanno quindi enunciato i principi di diritto che devono essere seguiti dal Giudice nella fase monitoria, esecutiva e di cognizione.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel./est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA


