di Redazione LVOGRUPPO

Una sentenza che si aggiunge a un filone giurisprudenziale in crescita — da Asti a Torino, da Napoli a Venezia — e che pone interrogativi sempre più urgenti sulla gestione delle reazioni avverse e sul muro burocratico che i danneggiati continuano a incontrare.
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Un imprenditore siciliano di 54 anni, fino a gennaio 2022 uomo attivo e in salute, oggi costretto sulla sedia a rotelle. Una terza dose di vaccino anti-Covid, pochi giorni di febbre acuta, poi il crollo: una grave neuropatia disimmune che nel giro di settimane si è rivelata essere la sindrome di Guillain-Barré, una patologia rara e devastante che ha stravolto per sempre la sua vita.
Dopo anni di battaglie legali contro un Ministero della Salute che ha negato ogni responsabilità, la sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza: il dicastero è condannato a corrispondere all’uomo un assegno bimestrale vitalizio, riconoscendo il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno irreversibile subìto.
Non è la prima pronuncia di questo tipo in Italia. Ma il fatto che sentenze analoghe si stiano moltiplicando — ad Asti, a Torino, a Napoli, a Venezia — racconta una storia che merita di essere letta per intero.

I fatti: dalla terza dose alla sedia a rotelle
La vicenda dell’imprenditore agrigentino inizia nel gennaio 2022. Come milioni di italiani, l’uomo si sottopone alla terza dose del vaccino anti-Covid, seguendo le indicazioni ministeriali. Pochi giorni dopo la somministrazione, il suo corpo reagisce in modo violento: febbre alta e i primi segni di una neuropatia in forma acuta e febbrile. Le sue condizioni si aggravano rapidamente.
La diagnosi è sindrome di Guillain-Barré (GBS), una rara patologia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca i nervi periferici del corpo, provocando debolezza muscolare progressiva, dolore, intorpidimento e, nei casi più gravi, paralisi. Per l’imprenditore siciliano, l’esito è stato il più severo: la perdita della capacità di camminare e la condanna alla sedia a rotelle.
Assistito dall’avvocato Angelo Farruggia, l’uomo si è rivolto al Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, la norma che tutela i soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, nonché da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti. La risposta del Ministero, tuttavia, è stata un muro: sulla base del report AIFA, il dicastero ha escluso la possibilità di stabilire un’associazione causale tra il vaccino e l’infermità neurologica autoimmune insorta nell’uomo.
È iniziata così una battaglia giudiziaria durata anni. L’avvocato Farruggia ha impugnato il provvedimento davanti alla sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento, e il giudice, al termine dell’istruttoria, ha ribaltato la posizione ministeriale: la domanda è fondata, il nesso causale sussiste, l’indennizzo è dovuto.
Il principio giuridico: “più probabile che non”
Per comprendere la portata di questa sentenza occorre capire il meccanismo giuridico che la sorregge. Nei tribunali civili italiani, il nesso causale tra un evento (la vaccinazione) e un danno (la malattia) non viene misurato con lo stesso metro della sperimentazione clinica. Non si richiede la certezza scientifica assoluta. Si applica invece il criterio della “preponderanza dell’evidenza”, noto come principio del “più probabile che non”.
In pratica, il giudice confronta le spiegazioni disponibili — la vaccinazione da un lato, eventuali cause alternative dall’altro — e verifica quale ipotesi abbia maggiore forza razionale, scientifica e documentale nel caso concreto. Se la vaccinazione risulta l’ipotesi prevalente in assenza di cause alternative convincenti, il nesso è ritenuto sussistente.
È esattamente ciò che è accaduto ad Agrigento: la convergenza tra il dato temporale (pochi giorni dalla somministrazione all’esordio dei sintomi), l’assenza di precedenti patologie analoghe e la mancanza di fattori causali alternativi hanno portato il tribunale a riconoscere il legame tra il vaccino e la sindrome di Guillain-Barré.
Come ha spiegato lo stesso avvocato Farruggia: «Pur mancando la prova scientifica assoluta, non si può escludere il nesso di causalità quando la convergenza degli elementi clinici e temporali, sotto il profilo logico, induce a ritenere più probabile la sua esistenza».
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Un filone che si allarga: i precedenti
La sentenza agrigentina non nasce in un vuoto giurisprudenziale. Si inserisce in un filone di pronunce che, negli ultimi due anni, sta lentamente ma inesorabilmente tracciando una rotta nei tribunali italiani.
(Tutti i link alle sentenze a fondo pagina)
Asti — Settembre 2025 (sentenza n. 480)
Il caso che ha aperto la breccia è quello di una commerciante di Alba, nel Cuneese, oggi 57enne. Dopo aver ricevuto due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech (Comirnaty) nell’aprile 2021, alla donna è stata diagnosticata una mielite trasversa, una grave condizione neurologica caratterizzata dall’infiammazione del midollo spinale che le ha tolto la capacità di camminare. Il Tribunale civile di Asti, nel settembre 2025, ha riconosciuto il nesso causale e condannato il Ministero della Salute e l’AIFA a liquidare l’indennizzo previsto dalla legge — circa tremila euro al mese, a vita.
Torino — Maggio 2026 (Corte d’Appello)
Il Ministero ha impugnato la sentenza di Asti, negando il legame causale e sostenendo che la patologia fosse riconducibile a una condizione autoimmune preesistente della donna. La Corte d’Appello di Torino ha respinto il ricorso senza nemmeno disporre una nuova consulenza tecnica, confermando integralmente le conclusioni dei periti di primo grado. Nelle motivazioni, i giudici hanno scritto nero su bianco che «l’assetto autoimmune non poteva configurare una causa alternativa, ma solo un eventuale terreno favorente l’evento immunomediato post-vaccinale». E ancora: la consulenza tecnica d’ufficio «ha attestato in modo completo, secondo il parametro della preponderanza dell’evidenza, la sussistenza del nesso di causalità tra le inoculazioni di due dosi del vaccino per contrastare il virus Covid», e «non sussistono fondate ragioni per discostarsi dalle relative conclusioni». Una sentenza di secondo grado, dunque, che conferma e rafforza il precedente.
Napoli — Gennaio 2025 (giudice Montuori)
Prima ancora del caso di Asti, il Tribunale di Napoli — con dispositivo emesso il 16 gennaio 2025 dal giudice Manuela Montuori — aveva dato ragione a un uomo di 55 anni che aveva sviluppato la sindrome di Guillain-Barré dopo il vaccino Pfizer, rimanendo invalido. L’uomo, ex parrucchiere, ha dovuto chiudere la propria attività. Il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondergli un indennizzo di quarto grado (circa 2.000 euro a bimestre). La notizia era però emersa con un certo ritardo, solo dopo il clamore mediatico suscitato dal caso piemontese.
Agrigento — Gennaio 2026 (primo caso, giudice Mastrorilli)
Prima ancora della sentenza di settembre 2026 di cui stiamo parlando, lo stesso Tribunale del Lavoro di Agrigento — e lo stesso avvocato Angelo Farruggia — avevano già ottenuto una condanna analoga nel gennaio 2026. In quel caso la vittima era un altro agrigentino di 55 anni che, dopo la seconda dose di vaccino Pfizer-BioNTech nel marzo 2021, aveva sviluppato un’amiotrofia nevralgica (sindrome di Parsonage-Turner) con quasi paralisi del braccio sinistro. L’AIFA lo aveva dispensato dalla terza dose, ma il Ministero aveva comunque negato l’indennizzo. Il giudice ha riconosciuto un assegno di 1.600 euro a bimestre.
La Guillain-Barré: una reazione avversa riconosciuta
Un aspetto centrale di questa vicenda riguarda la natura stessa della patologia. La sindrome di Guillain-Barré non è un’invenzione giudiziaria: è una reazione avversa nota e riconosciuta dalla stessa Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).
Già nel luglio 2021, il Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA aveva aggiunto la GBS alla lista degli effetti indesiderati del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) con frequenza “molto rara”, dopo aver esaminato 108 casi segnalati a livello mondiale su oltre 21 milioni di dosi somministrate. Analoghe avvertenze erano state emanate per il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca).
Per quanto riguarda i vaccini a mRNA (Pfizer-BioNTech e Moderna), la posizione ufficiale è stata storicamente più cauta: gli studi americani basati sul sistema di segnalazione VAERS non avevano rilevato una “disproporzionalità di segnalazione” paragonabile a quella riscontrata per i vaccini a vettore virale. Tuttavia, casi singoli sono stati documentati nella letteratura scientifica, e i tribunali italiani — come dimostrano le sentenze qui analizzate — hanno ritenuto che il nesso causale potesse sussistere anche per i vaccini a mRNA, valutando caso per caso con il criterio della preponderanza dell’evidenza.
Trentaseimila domande e un muro ministeriale
C’è un numero che aiuta a contestualizzare la portata del fenomeno: secondo gli avvocati dello studio Ambrosio & Commodo di Torino, che hanno seguito il caso di Alba fino alla Corte d’Appello, al 2024 le domande di indennizzo per danni da vaccino anti-Covid presentate in Italia erano almeno 36.000.
Nei Paesi europei oggetto di studi specifici, la percentuale di casi effettivamente accertati oscillava tra l’11 e il 30% di quelli analizzati.
Numeri che pongono una domanda inevitabile: quanti di quei 36.000 richiedenti si sono visti sbattere la porta in faccia dalla burocrazia ministeriale con la stessa motivazione — “non è possibile stabilire l’associazione causale” — che è stata poi smentita dai tribunali?
L’avvocato Farruggia, pur ottenendo vittorie in aula, tiene a precisare un punto fondamentale: «Non si tratta di una condanna ai vaccini in generale né alla vaccinazione anti-Covid in particolare». Il problema, secondo il legale, è un altro: l’atteggiamento eccessivamente restrittivo che il Ministero assume in sede amministrativa nel valutare le singole richieste di indennizzo, costringendo i danneggiati a lunghi e costosi percorsi giudiziari per ottenere ciò che la legge prevede.
Il quadro normativo: la legge 210/92 e l’estensione ai vaccini Covid
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, rappresenta il pilastro normativo italiano in materia di indennizzo per danni da vaccinazione. Originariamente pensata per le vaccinazioni obbligatorie e per i danni da sangue ed emoderivati infetti, la legge è stata progressivamente estesa dalla Corte Costituzionale anche alle vaccinazioni raccomandate, sul principio che non esiste alcuna differenza giuridica tra obbligo e raccomandazione quando il cittadino si sottopone a un trattamento sanitario nell’interesse della collettività.
Nel 2022, con il decreto “Sostegni ter” (DL 27 gennaio 2022), il Governo ha formalmente esteso il sistema di indennizzo anche ai danni derivanti dalla vaccinazione anti-Covid, stanziando circa 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni a partire dal 2023.
L’indennizzo consiste in un assegno bimestrale vitalizio, il cui importo varia in base alla gravità del danno, alla data di presentazione dell’istanza e ad altri parametri. In caso di decesso del danneggiato, l’indennizzo è erogabile in favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei fratelli.
Sulla carta, dunque, il diritto esiste. Nella pratica, come dimostrano le vicende qui raccontate, ottenerlo richiede spesso anni di contenzioso.
Cosa ci dicono queste sentenze
È opportuno, arrivati a questo punto, tentare una lettura complessiva.
Le sentenze di Asti, Torino, Napoli e Agrigento non dicono che i vaccini anti-Covid siano “pericolosi” in senso generico, né che la campagna vaccinale sia stata un errore. Dicono però, con la forza delle pronunce giudiziarie, almeno tre cose.
La prima: che in un numero statisticamente ridotto ma clinicamente devastante di casi, la somministrazione dei vaccini anti-Covid ha causato danni gravi e permanenti a cittadini che si sono vaccinati seguendo le indicazioni dello Stato. Danni che l’EMA stessa aveva classificato come possibili effetti indesiderati.
La seconda: che il Ministero della Salute, attraverso il filtro dei report AIFA, ha sistematicamente negato il riconoscimento del nesso causale anche in casi in cui i tribunali, esaminando la documentazione clinica con il rigore della consulenza tecnica d’ufficio, hanno poi stabilito il contrario. Un approccio che l’avvocato Farruggia definisce «eccessivamente restrittivo» e che, di fatto, costringe persone già gravemente provate a sostenere anni di cause per ottenere ciò che la legge prevede.
La terza: che il principio del “più probabile che non”, cardine del diritto civile italiano in materia di causalità, funziona.
Non richiede certezze assolute — che in medicina raramente esistono — ma una valutazione rigorosa e multidisciplinare che, caso per caso, consideri la coerenza temporale, l’assenza di cause alternative e la plausibilità del meccanismo patogenetico.
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La questione politica che nessuno vuole affrontare
C’è infine un nodo politico che queste sentenze rendono sempre più difficile da ignorare.
Durante la campagna vaccinale, il dibattito pubblico italiano si è polarizzato fino all’estremo: da un lato chi negava qualsiasi rischio legato ai vaccini, dall’altro chi li demonizzava in toto. In mezzo, schiacciata dalla retorica di entrambe le fazioni, è rimasta la realtà clinica: i vaccini hanno protetto milioni di persone dalla malattia grave, ma hanno anche causato — in casi rari — danni devastanti ad alcune di esse.
Lo Stato che ha chiesto (e in certi casi imposto) ai cittadini di vaccinarsi ha il dovere — giuridico, etico e politico — di farsi carico dei danni che quella scelta ha provocato. Non come concessione, ma come obbligo costituzionale: gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, come la Corte Costituzionale ha ribadito più volte, impongono che chi subisce un danno da un trattamento sanitario eseguito nell’interesse collettivo riceva un ristoro adeguato.
Le sentenze dei tribunali italiani stanno facendo il lavoro che la politica e la burocrazia non fanno: riconoscere i danni, stabilire le responsabilità, garantire i diritti. Ma non dovrebbe essere necessario un giudice per ottenere ciò che la legge già prevede.
Fonti e sentenze citate
Rai News TGR Sicilia, 18 settembre 2026: https://www.rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2026/09/sedia-a-rotelle-a-54-anni-dopo-vaccino-anticovid-condannato-il-ministero–66e59d15-bd5d-4ce2-b47b-1a4fa1e21ecf.html
Agrigento — 2° caso (settembre 2026): Guillain-Barré dopo terza dose Moderna
AgrigentoNotizie: https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/vaccino-covid-moderna-risarcimento-danni.html
LiveSicilia: https://livesicilia.it/vaccino-covid-condannato-ministero/
Asti — Sentenza 26/09/2025, n. 480: mielite trasversa dopo Pfizer Comirnaty
Altalex (rivista giuridica, massima completa): https://www.altalex.com/documents/2025/11/13/vaccino-covid-comirnaty-mielite-trasversa-condannato-ministero-salute-erogare-indennizzo
Il Sole 24 Ore: https://www.ilsole24ore.com/art/nesso-danni-neurologici-vaccino-covid-si-all-indennizzo-ad-donna-AHXhMZAD
Torino — Corte d’Appello, 11 maggio 2026: conferma sentenza Asti
Quotidiano Piemontese: https://www.quotidianopiemontese.it/2026/05/11/vaccino-covid-e-mielite-trasversa-la-corte-dappello-di-torino-conferma-il-diritto-allindennizzo/
Giornale La Voce: https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/699752/vaccino-covid-e-danni-neurologici-la-corte-dappello-di-torino-conferma-il-nesso-per-un-caso-di-mielite.html
Napoli — Dispositivo 16/01/2025, giudice Montuori: Guillain-Barré dopo Pfizer
La Nuova Bussola Quotidiana: https://lanuovabq.it/it/un-altro-danneggiato-indennizzato-la-giustizia-scrive-la-verita-sui-vaccini
Agrigento — 1° caso (gennaio 2026): Parsonage-Turner dopo Pfizer
AgrigentoNotizie: https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/danno-vaccinazione-anti-covid-tribunale-condanna-ministero-indennizzo-vita-.html
Documenti EMA/AIFA sulla sindrome di Guillain-Barré
AIFA — GBS e vaccino Janssen: https://www.aifa.gov.it/-/vaccino-covid-19-janssen-la-sindrome-di-guillain-barr%C3%A9-aggiunta-alle-informazioni-sul-prodotto-come-effetto-indesiderato-molto-raro
ISS Epicentro — Monitoraggio sicurezza vaccini: https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-monitoraggio-sicurezza
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Il testo integrale della sentenza non è pubblicato online — le pronunce dei tribunali del lavoro di primo grado in Italia non vengono caricate sulle banche dati giuridiche (Altalex, DeJure, ecc.) a meno che non siano segnalate da uno studio legale o da una rivista. Per ora l’unica fonte che riporta il comunicato quasi integrale dell’avv. Farruggia (con estremi della sentenza, iniziali del ricorrente, CMO di Messina, e stralci delle motivazioni) è questa:




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