
Una dipendente dell’Azienda USL di Modena riceverà le somme maturate nel periodo di sospensione, insieme agli accessori e a una quota delle spese di giudizio. La decisione riguarda un singolo provvedimento adottato durante l’emergenza COVID-19.
L’Azienda USL di Modena dovrà corrispondere a una propria dipendente gli emolumenti rimasti insoluti nel periodo in cui fu sospesa dal servizio e dalla retribuzione. La misura era stata disposta il 26 agosto 2021 nell’ambito delle norme allora vigenti sull’obbligo vaccinale contro il COVID-19; secondo quanto riferito dalle cronache locali, il Tribunale di Modena ha successivamente ritenuto illegittimo quel provvedimento con una sentenza del 26 giugno 2026. [1] [2]
L’esecuzione della decisione è stata formalizzata dall’AUSL con un atto del 6 agosto 2026, stando alle informazioni pubblicate dalla stampa locale. La lavoratrice otterrà le retribuzioni relative all’intervallo compreso tra il 27 agosto 2021 e il 10 gennaio 2022, oltre a interessi legali e rivalutazione maturati sulle singole scadenze. [1]
Le somme previste
Non si tratta di una liquidazione per un danno sanitario. La componente principale dell’esborso riguarda invece gli stipendi che la dipendente non aveva percepito durante la sospensione. A questa si aggiungono gli accessori di legge e le spese legali poste, in parte, a carico dell’azienda sanitaria.
| Voce | Importo indicato | Natura della somma |
| Emolumenti non corrisposti | 14.884,00 euro lordi | Arretrati retributivi |
| Interessi e rivalutazione | 4.271,00 euro | Accessori sulle somme dovute |
| Spese legali, oneri inclusi | 4.204,03 euro | Costi del giudizio |
| Totale complessivo | 23.359,03 euro | Arretrati, accessori e spese |
Le prime due voci raggiungono 19.155 euro; il totale supera i 23 mila euro solo includendo anche le spese legali. Le ricostruzioni disponibili riferiscono che il giudice ha condannato l’AUSL a pagare il 50 per cento delle spese di lite, liquidate in 2.918 euro, mentre la parte residua è stata compensata. [1]
Un contenzioso riferito al singolo caso
La pronuncia non equivale a una valutazione generale sull’intera disciplina dell’obbligo vaccinale, né consente di estendere automaticamente l’esito ad altre posizioni lavorative. Riguarda la legittimità di un atto rivolto a una specifica dipendente, in un preciso quadro temporale e amministrativo.
Nel 2021 l’articolo 4 del decreto-legge n. 44 aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Il provvedimento fu convertito nella legge n. 76 del 2021. [3] Successivamente, il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 ampliò il perimetro degli obblighi per altre categorie di lavoratori; l’atto entrò in vigore il 27 novembre 2021. [4]
Questa scansione è rilevante perché la sospensione esaminata risale all’agosto 2021, quindi a una fase precedente alla successiva estensione normativa. Senza il testo integrale della motivazione della sentenza non è corretto attribuire al Tribunale una ragione tecnica più dettagliata di quella riportata dalle fonti: ciò che risulta dalle informazioni disponibili è l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e il conseguente riconoscimento delle somme non pagate. [1] [2]
L’impatto per l’azienda sanitaria
L’onere sarà registrato nel fondo rischi per il contenzioso del personale dipendente del bilancio 2026, secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa. [1] Per l’AUSL, come per ogni amministrazione coinvolta in una controversia di lavoro, la fase esecutiva comporta non soltanto il pagamento degli arretrati, ma anche degli accessori maturati nel tempo e dei costi processuali.
Il caso modenese riporta l’attenzione sul controllo di legittimità degli atti amministrativi adottati nel periodo pandemico. Anche in un contesto emergenziale, la verifica giudiziaria resta circoscritta agli elementi del singolo fascicolo: posizione della lavoratrice, disciplina applicabile nel momento della decisione, procedura seguita e conseguenze retributive.
Fonti




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