Un’analisi completa sulle motivazioni del Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale per la Vita (OMV), Avv. Angelo Giorgianni, tra rispetto degli obblighi di legge, limiti del potere amministrativo e richiesta di verità sulla morte della bambina di Palermo.

Il Contesto della Diffida
L’iniziativa legale intrapresa dall’Organizzazione Mondiale per la Vita (OMV), per il tramite del suo Segretario Generale Avv. Angelo Giorgianni, si colloca in un momento di forte tensione emotiva e istituzionale in Sicilia. Il tragico decesso di una bambina di quattro anni avvenuto a Palermo, in relazione a un’infezione da difterite, ha scosso l’opinione pubblica, di fronte a questa tragedia umana, che impone il massimo rispetto per la vittima e i suoi familiari, la Regione Siciliana ha reagito emanando una circolare il 12 agosto 2026 recante “misure straordinarie di recupero vaccinale della popolazione infantile tra 0 e 6 anni”. Tale provvedimento prevede richiami d’ufficio per i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali, la convocazione dei genitori in caso di rifiuto, la prenotazione diretta delle dosi e, in caso di ulteriore inadempimento, la contestazione della violazione con la conseguente “segnalazione all’autorità giudiziaria competente”. Nelle comunicazioni pubbliche regionali sono state inoltre utilizzate espressioni allarmanti che facevano riferimento ad “azioni operative e coattive”.
È in questo scenario che si innesta la diffida formale, messa in mora e istanza di accesso agli atti presentata dall’OMV il 3 settembre 2026. L’atto mira a ridefinire con rigore i confini tra l’obbligatorietà dei trattamenti sanitari e le garanzie costituzionali della libertà personale, impedendo che una tragedia si trasformi in un pretesto per l’esercizio di poteri amministrativi privi di copertura legislativa.
L’esposto dell’Avv. Giorgianni si articola su tre direttrici fondamentali, volte a salvaguardare lo Stato di diritto e l’imparzialità dell’azione pubblica.
1. La distinzione tra Obbligo Giuridico e Coazione Fisica (Artt. 13 e 32 Cost.)
L’OMV mette in chiaro fin da subito di non voler contestare la legislazione statale in materia di obbligo vaccinale, né di voler ostacolare le campagne informative o di prevenzione delle autorità sanitarie. La contestazione verte interamente sul principio di legalità e sulla riserva di legge: un conto è l’obbligo giuridico di sottoporsi a una prestazione, un altro è la possibilità per l’amministrazione di imporre materialmente tale trattamento con la forza fisica.
L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Qualora un trattamento assuma natura coattiva, ossia imponibile con la forza, ad esso si applicano anche le tutele dell’articolo 13 della Costituzione in materia di libertà personale. Pertanto, un’autorità amministrativa regionale non può, tramite circolare o protocollo, attribuirsi un autonomo potere di coercizione fisica non previsto espressamente da una fonte legislativa primaria.
2. Il rifiuto dell’automatismo nelle segnalazioni giudiziarie
La circolare regionale del 12 agosto 2026 stabilisce la “segnalazione all’autorità giudiziaria competente” in caso di persistente inadempimento vaccinale. L’OMV contesta radicalmente qualsiasi automatismo in tal senso, la diffida evidenzia che l’originaria disposizione del Decreto-legge n. 73/2017 (Art. 1, comma 5), che prevedeva una segnalazione sistematica alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, è stata soppressa in sede di conversione con la Legge n. 119/2017. Utilizzare una norma soppressa e non più vigente come base per minacciare sanzioni o segnalazioni giudiziarie rappresenta una violazione intollerabile del principio di legalità.
3. Richiesta di ispezione indipendente sull’assistenza medica alla minore
Un elemento centrale dell’esposto riguarda l’istanza di verifica ispettiva e amministrativo-sanitaria sulle cure prestate alla bambina deceduta a Palermo nei giorni antecedenti il decesso. L’OMV intende evitare che la “mancata vaccinazione” diventi una spiegazione automatica e di comodo, utile a coprire eventuali negligenze, ritardi diagnostici o inefficienze strutturali degli ospedali coinvolti, i due piani (l’eventuale inadempimento vaccinale dei genitori e l’eventuale responsabilità professionale dei medici) devono rimanere rigorosamente scissi.
La diffida non si limita a contestare, ma intima alla Regione Siciliana di fornire riscontri precisi entro il termine di 15 giorni. Tramite un’articolata istanza di accesso documentale (L. 241/1990) e di accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013), l’OMV richiede l’ostensione di copia integrale della circolare regionale, dei pareri tecnici, dei dati epidemiologici e di eventuali documenti inerenti alle “azioni coattive” e all’uso della forza. L’Assessorato e le ASP regionali sono formalmente invitati a fornire chiarimenti cruciali, tra cui un chiarimento ufficiale sul significato attribuito alla locuzione “azioni operative e coattive”. L’indicazione della specifica norma di legge vigente posta alla base della paventata “segnalazione all’autorità giudiziaria”.
La conferma o smentita circa l’esistenza di procedure o protocolli volti alla somministrazione coatta dei vaccini mediante l’uso della forza o il coinvolgimento delle forze dell’ordine. L’attivazione immediata della verifica ispettiva sul percorso clinico della minore deceduta.
In conclusione, la diffida dell’Avv. Angelo Giorgianni delinea una ferma difesa dei confini costituzionali del potere amministrativo. Come riassunto magistralmente nelle dichiarazioni finali del Segretario Generale dell’OMV, l’iniziativa non deve essere confusa con posizioni ideologiche no-vax, bensì come un presidio di legalità democratica, «La nostra posizione è estremamente chiara: l’obbligo vaccinale previsto dalla legge deve essere rispettato. Ma deve essere rispettata anche la legge che stabilisce i limiti del potere pubblico.
Nessuna circolare può trasformarsi in una fonte autonoma di poteri incidenti sulla libertà personale. E nessuna tragedia può diventare il pretesto per rinunciare alla verifica rigorosa dei fatti. Non chiediamo privilegi, deroghe o immunità. Chiediamo che ogni potere sia ricondotto alla sua fonte legislativa e che ogni eventuale responsabilità venga accertata sulla base dei fatti, della scienza e della legge. Perché la tutela della salute pubblica e la tutela dello Stato di diritto non sono alternative, devono convivere.»




Lasciate il vostro commento