Un’analisi della Legge 119/2017 fa chiarezza sui reali limiti dell’intervento dello Stato, distinguendo l’attuale quadro sanzionatorio dalle drammatiche coercizioni del passato.

di Piero Angelo De Ruvo
Negli ultimi tempi, il dibattito pubblico sul tema della prevenzione sanitaria ha visto riaccendersi toni allarmistici. Sempre più spesso si sente parlare con disinvoltura di interventi dei giudici minorili, segnalazioni ai servizi sociali e revoca della responsabilità genitoriale. Questa narrazione rischia di ingenerare un clima di profonda preoccupazione e disorientamento tra le famiglie, che temono conseguenze ben più gravi di quelle realmente stabilite dall’ordinamento giuridico.
Per fare chiarezza ed evitare ingiustificati allarmismi, è fondamentale analizzare attentamente cosa prevede la legge vigente, tracciando un confine netto tra i doveri dei genitori e i limiti invalicabili imposti alle autorità pubbliche.
Cosa prevede la Legge 119/2017: l’iter e le sanzioni reali
L’attuale quadro normativo italiano è regolato dalla Legge 119/2017, che stabilisce l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, in base alle rispettive coorti di nascita. Qualora un minore non risulti in regola con il calendario vaccinale, la normativa prevede un iter ben preciso, improntato al dialogo e all’informazione:
1. La ASL di competenza convoca i genitori per un colloquio informativo personalizzato, finalizzato a fornire dettagli medici e sollecitare l’adempimento.
2. Se i genitori, in seguito al colloquio, decidono comunque di non acconsentire alla somministrazione, scatta l’unica sanzione di natura economica prevista, una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Oltre alla multa, l’inadempimento comporta delle conseguenze sul piano scolastico, differenziate a seconda dell’età del minore:
• Servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia (0-6 anni): l’adempimento vaccinale costituisce un requisito d’accesso imprescindibile per la frequenza.
• Scuola primaria e secondaria (dai 6 anni in poi): la mancata vaccinazione non pregiudica in alcun modo l’iscrizione, la regolare frequenza delle lezioni o la partecipazione agli esami di Stato.
“Obbligo” non significa trattamento coatto
Nel linguaggio comune e nei talk show si tende talvolta a sovrapporre il concetto di obbligo di legge a quello di esecuzione forzata, si tratta di un errore logico e giuridico grossolano. Come ricorda efficacemente il dottor Eugenio Serravalle, presidente dell’associazione AsSIS, l’esistenza di un dovere non autorizza l’uso della forza fisica in caso di inadempimento.
Per comprendere questo principio cardine dello Stato di diritto si possono fare esempi molto semplici:
• Il parcheggio in determinate aree è vietato, e chi viola la norma riceve una multa; questo, però, non autorizza nessuno a costringere fisicamente il guidatore a spostare l’auto dove stabilito dall’autorità.
• L’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per legge, ma nessun agente di polizia salirà a bordo dell’auto per allacciare con la forza la cintura al passeggero renitente.
Nel caso di un trattamento sanitario, che interviene direttamente sul corpo di un bambino, tale distinzione è ancora più sacra ed inviolabile. La legge italiana non consente in nessun caso la vaccinazione forzata contro la volontà dei genitori.
Il “giallo” del comma soppresso, la scelta del Parlamento
Un elemento cruciale, spesso ignorato nelle discussioni televisive, emerge dall’analisi della storia parlamentare della Legge 119/2017. Nel decreto-legge originario, emanato dal Governo nel giugno del 2017, era presente una disposizione estremamente severa, l’articolo 1, comma 5, stabiliva che, in caso di persistente inadempimento vaccinale da parte dei genitori, la ASL avesse l’obbligo di segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, inoltre, la sanzione pecuniaria inizialmente proposta era pesantissima, oscillando tra i 500 e i 7.500 euro.
Tuttavia, durante il successivo dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto, il Parlamento scelse deliberatamente di mitigare l’impianto punitivo e di escludere la via giudiziaria:
• Il comma 5 dell’articolo 1 è stato interamente soppresso. Nel testo definitivo della legge si legge esplicitamente la dicitura: “comma soppresso dalla L. 31 luglio 2017, n. 119”.
• La sanzione pecuniaria massima è stata drasticamente ridotta dagli originari 7.500 euro agli attuali 100-500 euro.
Questo passaggio storico dimostra inequivocabilmente che il legislatore ha voluto escludere qualsiasi automatismo tra la mancata vaccinazione e l’intervento della magistratura minorile. Il semplice rifiuto di una vaccinazione obbligatoria non costituisce reato, non rappresenta di per sé un indice di inadeguatezza genitoriale e non fa scattare l’intervento dei servizi sociali.
Quando può intervenire il Tribunale?
Naturalmente, i Tribunali per i minorenni conservano intatti i propri poteri d’ufficio per la tutela dei fanciulli, ma tali poteri possono essere esercitati solo in presenza di situazioni concrete e gravi di pregiudizio per il minore.
Si parla di contesti caratterizzati da:
• Gravi condizioni di abbandono materiale o morale.
• Maltrattamenti fisici o psicologici.
• Grave e comprovata trascuratezza dei doveri genitoriali fondamentali.
Soltanto all’interno di un procedimento giudiziario già formalmente aperto per tali gravissime cause, il giudice, valutando l’interesse superiore del minore, può disporre specifici trattamenti sanitari, incluse le vaccinazioni. È l’esistenza di un quadro complessivo di grave pericolo per il bambino a legittimare l’intervento del magistrato, non la singola e isolata scelta vaccinale della famiglia. Presentare le cose in modo invertito, facendo credere che la mancata vaccinazione apra automaticamente le porte dei tribunali, è giuridicamente falso e fuorviante.
La memoria storica: la drammatica vicenda Tremante
Per comprendere appieno il valore delle tutele attuali, è utile volgere lo sguardo al passato. Negli anni ’70, infatti, l’ordinamento italiano prevedeva un concetto di obbligatorietà radicalmente diverso, caratterizzato da reali forme di coercizione fisica e giudiziaria. Di quell’epoca buia resta la drammatica e documentata testimonianza di Giorgio Tremante, una vicenda che ha segnato la storia della medicina legale nel nostro Paese. Il primogenito della famiglia Tremante, Marco, venne vaccinato contro la poliomielite con il vaccino orale Sabin (un vaccino a virus vivo attenuato), in seguito alla somministrazione, il bambino sviluppò gravissime patologie neurologiche che lo condussero alla morte a soli sei anni.
Quando nel 1976 nacquero i gemelli Andrea e Alberto, Giorgio Tremante – convinto della correlazione tra il vaccino e la tragedia del primogenito – si oppose fermamente alla loro vaccinazione.
All’epoca, tuttavia, la legge consentiva l’intervento coatto dell’autorità giudiziaria, con la sospensione della potestà genitoriale e l’inoculazione forzata del trattamento, nonostante la disperata opposizione paterna, la vaccinazione fu imposta ai gemelli.
Le conseguenze furono devastanti anche per loro:
• Andrea sviluppò una grave encefalopatia e morì nel 1980, ad appena quattro anni.
• Alberto sopravvisse, riportando però una gravissima e permanente compromissione neurologica e respiratoria.
La battaglia per la verità e il riconoscimento dello Stato
Giorgio Tremante intraprese una battaglia legale e scientifica durata decenni per dimostrare il legame tra il vaccino antipolio orale Sabin e il tragico destino dei suoi figli. Al suo fianco si schierò il professor Giulio Tarro, virologo di fama mondiale e allievo diretto dello stesso Albert Sabin dal 1965 al 1970.
Le perizie del professor Tarro confermarono scientificamente che la morte di Andrea e le gravissime lesioni di Alberto erano state causate proprio dal poliovirus vaccinale. La verità scientifica divenne infine verità giuridica e istituzionale a metà degli anni ’90, quando il Ministero della Sanità accolse formalmente i ricorsi della famiglia, riconoscendo ufficialmente per tutti e tre i fratelli il nesso causale tra la vaccinazione obbligatoria Sabin, le encefalopatie e i decessi:
• Nel maggio 1995 arrivò il riconoscimento ufficiale per Alberto.
• Pochi mesi dopo venne sancito il nesso causale per la morte di Andrea.
• Il 25 giugno 1996, in seguito all’accoglimento del ricorso ministeriale, lo Stato riconobbe ufficialmente la causa del decesso anche per il primogenito Marco.
A perenne memoria di questa tragedia familiare, il 4 agosto 2011 la città di Verona ha solennemente inaugurato nel quartiere di Porto San Pancrazio il “Giardino Fratelli Tremante”, con una targa che ricorda i piccoli Marco e Andrea come “deceduti in seguito a vaccinazione obbligatoria”. Alla cerimonia era presente anche il dottor Serravalle, che ebbe modo di conoscere personalmente Giorgio Tremante e il professor Tarro, raccogliendo una testimonianza umana di indicibile dolore ma anche di straordinaria dignità.
Informarsi senza farsi terrorizzare
La storia dei fratelli Tremante dimostra perché la memoria del passato pesi ancora oggi sulle spalle di molte famiglie, ma dimostra anche perché la normativa odierna sia profondamente diversa da quella di cinquant’anni fa.
Oggi, i genitori che scelgono coscientemente di non adempiere all’obbligo vaccinale devono essere pienamente consapevoli delle conseguenze reali stabilite dalla legge (la sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro e le limitazioni d’accesso ai soli nidi e scuole dell’infanzia), senza che vi sia alcun bisogno di edulcorarle o minimizzarle. Al tempo stesso, però, non è tollerabile che vengano usate minacce fantasiose o spauracchi giudiziari che la legge vigente esclude in modo tassativo.
“Informatevi, leggete le comunicazioni che ricevete, rispondete alla ASL, conoscete i vostri doveri e i vostri diritti, ma non lasciatevi terrorizzare”, è l’appello rivolto ai genitori dal dottor Serravalle. La responsabilità genitoriale si esercita con la consapevolezza e lo studio delle leggi, le quali stabiliscono con chiarezza non solo gli obblighi dei cittadini, ma anche – e soprattutto – i limiti invalicabili del potere statale.




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